Il DVR – Documento di Valutazione dei Rischi – è un compendio e report valutativo di tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori di un’azienda. Il contenuto deve essere tarato sul contesto di ciascuna realtà lavorativa e la responsabilità della sua correttezza ed esaustività ricade unicamente sul datore di lavoro. Il DVR è un documento obbligatorio per legge, secondo quanto prescritto dagli artt. 17 e 28 del Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Qui di seguito passiamo in rassegna tutto ciò che serve sapere su questo riferimento fondamentale per la sicurezza in azienda. E aggiungiamo qualche consiglio.
Il Documento di valutazione dei rischi è un testo la cui compilazione è stata resa obbligatoria dalla legislatura italiana nel 1994. Il suo scopo è quello di attestare la presa in carico da parte del datore di lavoro della sicurezza e della salute dei dipendenti, sulla base di una valutazione attenta dei rischi legati all’attività. L’onere di quest’ultimo sarà quindi quello di indicare nel DVR, e successivamente garantire l’applicazione, di misure appositamente studiate per mitigare i rischi in questione.
È quindi obbligo del datore di lavoro la redazione, la firma e l’invio del documento entro 90 giorni dalla data di inizio attività. In termini legali, fa fede la data di “autopresentazione” agli uffici postali, di invio tramite posta elettronica certificata o la marca temporale sul documento digitale.
Tuttavia, il datore di lavoro non è l’unico attore coinvolto nella stesura del documento.
Il Medico competente e l’RSPP aziendale (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) possono affiancare il datore di lavoro nell’individuazione di potenziali pericoli e misure di intervento così come nella fase di scrittura.
Inoltre, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve essere consultato nella fase di valutazione dei rischi e deve prendere visione della forma finale del testo.
Di seguito, i contenuti obbligatori del DVR:
Una copia del DVR deve essere custodita in ogni unità produttiva dell’azienda, in formato cartaceo e/o digitale, a disposizione del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza.
Inoltre, benché non esistano termini fissi per l’aggiornamento del documento, è necessario revisionarlo prontamente nelle seguenti occasioni:
La valutazione deve seguire criteri definiti e specificati nel DVR. Per alcuni tipi di rischio esistono metodi “normati” e contenuti nel D.Lgs.81/08.
Tuttavia, ciascuna azienda può incorrere in tipologie di rischio strettamente legate al contesto della singola impresa. Per questo, è necessario ricorrere a criteri di valutazione qualitativi o semi-qualitativi, come la matrice di rischio.
La legge consente, tuttavia, un ampio grado di libertà nell’identificazione del metodo più corretto. Per questo, per chi si occupa di sicurezza, è utile prendere in considerazione strumenti innovativi, che aiutino a stimare con esattezza la magnitudo del rischio nei diversi ambienti aziendali.
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